Art. 39.
(Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rimessione al primo giudice»;

          b) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente,» sono soppresse;

          c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

      «Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di quattro mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto».